I NOSTRI SERVIZI

TASI

TASI è l’acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale. La normativa di riferimento è costituita dall’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2014)”.

La Tasi è pagata da chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale (a partire dall’anno d’imposta 2016), come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6/12/2011, n.201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214. Sono soggette al pagamento le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

ESENZIONE

Sono esentati dal versamento della Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. L’esenzione TASI si applica anche alla quota dovuta dall’inquilino in caso l’immobile locato sia abitazione principale dello stesso. Sono esclusi dalla Tasi, inoltre, tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili (ad esempio non si paga sui Terreni Agricoli, Terreni Agricoli con requisito di previdenza agricola e sui Terreni Incolti, sulle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva).  

CASI PARTICOLARI

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria

In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. La TASI da pagare va rapportata alla quota e ai mesi di possesso dell’immobile; riguardo al periodo di possesso valgono gli stessi criteri dell’IMU.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Secondo la LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 il versamento della TASI è effettuato nelle date del 16 giugno e del 16 dicembre di ogni anno. E’ consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e’ eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Dogre srl | P.IVA 02103780736
VIA S.PIETRINO, 1/B - 06129 PERUGIA (PG)
amministrazione@dogresrl.it | dogresrl@legalmail.it


Registro Imprese di Perugia 02103780736
Cap. Sociale 5.034.860,00 | REA PG-205495

POWER BY DOGRE SRL

MAPPA DEL SITO

SCRIVICI

I NOSTRI SERVIZI