Accertamento Esecutivo
L’Accertamento Esecutivo è un atto che acquisisce l’efficacia di titolo esecutivo scaduti i termini necessari per il pagamento, con possibilità di attivare le procedure esecutive senza dover procedere alla notifica dell’ingiunzione fiscale.
L’avviso di accertamento esecutivo per le entrate tributarie degli enti locali è stato introdotto nel sistema della riscossione dei tributi locali dal 1° gennaio 2020, dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) e cumula in sé tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, di titolo esecutivo e di precetto. L’atto, infatti, contiene la formula dell’intimazione ad adempiere e l’indicazione che, decorsi i termini previsti per il ricorso, lo stesso diventerà ope legis titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca esattoriale) ed esecutive (pignoramento) previste dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, condensando in sé le caratteristiche dell’avviso di accertamento e quelle dell’ingiunzione fiscale e senza che sia più necessario notificare quest’ultima. L’avviso contiene, altresì, l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. Si tratta, perciò, di atto “impoesattivo”, in quanto, in un solo provvedimento, concentra la duplice funzione “impositiva” ed “esattiva”, valendo anche come titolo esecutivo e precetto.
L’esecuzione forzata (e non le procedure cautelari) sono sospese per 180 giorni dalla data dell’affidamento; il periodo è ridotto a 120 giorni, se la riscossione è a cura dello stesso soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento.
La sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; inoltre, non opera in caso di accertamento definitivo e nell’ipotesi di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
Se il concessionario, dopo l’affidamento in carico, viene a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo per la riscossione, la sospensione automatica non opera e non è richiesto l’invio dell’informativa al contribuente.
Dopo un anno dalla notifica degli atti esecutivi, il concessionario incaricato, prima di procedere con l’espropriazione forzata, deve notificare al debitore un avviso con l’intimazione ad adempiere l’obbligo entro cinque giorni (ex art. 50 D.p.r. 602/1973).
In tema di accertamento impoesattivo esistono dei limiti all’esecutività.
L’accertamento esecutivo non acquista efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro; il debito, comunque, resta in piedi e potrà essere recuperato con eventuali successivi atti che superano cumulativamente l’importo indicato.
Per importi fino a 10.000 euro, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo e prima di attivare la procedura esecutiva e cautelare, è previsto l’invio di un sollecito di pagamento, con cui si avvisa il contribuente che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento esecutivo ed hai bisogno di chiarimenti e informazioni i contatti sono riportati nell’atto ricevuto.
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