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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

La Dogre s.r.l. è in grado di fornire la gestione completa del Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

La procedura di gestione permette di organizzare gli archivi tributari in modo tale da gestire:

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MAGGIORI INFORMAZIONI

L’IMU, acronimo di Imposta Municipale Propria che ha sostituito nel 2012 (Decreto “Salva Italia” – D.L. 201/2011) l’ICI, (Imposta Comunale sugli Immobili) è un’entrata di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; è un tributo, quindi, pagato da chi risulta proprietario o titolare di diritti reali di godimento su immobili (fabbricati, terreni agricoli o aree edificabili) situati sul territorio della Repubblica Italiana.

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, fabbricati, terreni agricoli qualunque sia la destinazione (art.13, co.2, D.L. 201/2011).

L’IMU con la legge di Stabilità 2014 non è più dovuta sulla prima casa e relative pertinenze.
L’unica eccezione riguarda il caso in cui l’immobile è indicato come di lusso, quindi rientrante nelle categorie catastali A/1, A/9 e A/8 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro.
L’IMU resta invece in vigore sulla seconda casa.

SOGGETTI PASSIVI

ESENZIONE IMPOSTA

A) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

B) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

C) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

D) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

N.B.: Dal 2016 - Legge di stabilità 2016 - let. a) diventa:

1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

PAGAMENTO DELL' IMPOSTA

L’Imu dovrà essere pagata con modello F24 o bollettino di conto corrente postale nelle date del 16 giugno e del 16 dicembre.

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