IMPOSTA DI SOGGIORNO
L’art. 4 del decreto legislativo 14.03.2011 n.23, ha istituito l’imposta di soggiorno, un’entrata che i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
L’imposta comunale è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici.
L’imposta è calcolata per persona e pernottamento, in base alle caratteristiche della struttura ospitante.
L’applicazione dell’imposta avviene secondo criteri molto eterogenei da Comune a Comune, sia per le tariffe applicate sia per le modalità di applicazione, e comunque entro il limite dei 5 euro previsti dalla legge.
