L’ingiunzione fiscale

L’ingiunzione fiscale R.D. 639/1910 è il primo atto del procedimento di riscossione coattiva con il quale il concessionario richiede l’importo dovuto entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

L’ingiunzione fiscale è un’ingiunzione di tipo esattoriale poiché alla stessa sono applicabili le norme di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973. Quale strumento esattivo peculiare del concessionario iscritto all’Albo ex art. 53 è stato attualizzato dal nostro legislatore previa introduzione del rinvio all’articolo 4 comma 2-sexies del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209  che prevede “….i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati “concessionari”, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.” 

L’ingiunzione fiscale è largamente utilizzata per la riscossione delle entrate degli enti locali e vanta una significativa giurisprudenza che ne riconosce il legittimo impiego ad ampio spettro per le entrate in genere, comprese le sanzioni amministrative.

L’ingiunzione è un atto tipicamente recettizio e propulsivo dell’adempimento: consiste nella formale intimazione ad adempiere l’obbligo dalla stessa risultante con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’esecuzione in base alle procedure esecutive propriamente dette di cui al titolo II del DPR 602/1973 (pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi, fermo amministrativo dei beni mobili, ipoteche, ecc.).

 

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