Fonte normativa: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 ​

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il d.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 (di seguito “Decreto”) riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Il Decreto, le cui disposizioni hanno assunto efficacia dal 15 luglio 2023, abroga e modifica la disciplina nazionale previgente dell’istituto del cosiddetto Whistleblowing, includendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte, ossia comportamenti, atti od omissioni, che costituiscono illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, poste in essere in violazione di disposizioni nazionali ed europee e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, purché le segnalazioni siano basate su elementi concreti. Possono inoltrare la segnalazione al Responsabile della segnalazione : i dipendenti della stessa, nonché i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Dogre srl ; i lavoratori o i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della dogre srl; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Dogre srl; i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Dogre srl; coloro che ancora non lavorano per la Dogre srl, ma che possono aver acquisito informazioni durante le fasi di selezione o di prova, nonché gli ex dipendenti o collaboratori, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Dogre srl. L’identità del segnalante è nota solo al Responsabile della segnalazione, che ha l’obbligo di tutelarne anzitutto la riservatezza con i limiti previsti dal Decreto. In particolare, le segnalazioni effettuate con le modalità sopra descritte sono sottratte sia all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che, a maggior ragione, all’accesso civico previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Il Decreto prevede diverse modalità di segnalazione: interna, ossia rivolta al Responsabile della segnalazione dell’amministrazione di riferimento; esterna, ossia rivolta all’ANAC; divulgazione pubblica, ossia tramite la stampa o altri mezzi di diffusione.

Si evidenzia che la scelta del canale di segnalazione non è discrezionale: i segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna all’ANAC o la divulgazione pubblica.

Segnalazione interna e esterna di illeciti e irregolarità

La segnalazione interna è la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, fatta al Responsabile della segnalazione dell’ente nel cui contesto lavorativo il segnalante opera. Le altre modalità per l’invio delle segnalazioni interne sono:

  • a) la posta elettronica, mediante trasmissione alla casella dedicata, accessibile solo al Responsabile della segnalazione, all’indirizzo: whistleblowing@dogresrl.it
  • b) servizio postale, con una comunicazione indirizzata al Responsabile delle segnalazioni di Dogre srl, via Umbria, 61 – 74121 Taranto; al fine di garantire la riservatezza del segnalante, la segnalazione dovrà essere contenuta in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, da spedire al Responsabile delle segnalazioni di Dogre srl, che rechi all’esterno, in modo chiaro e leggibile, la dicitura “RISERVATA”;
  • c) l’incontro diretto con il Responsabile della segnalazione , che può essere richiesto al predetto indirizzo di posta elettronica. In ogni caso chi intende presentare una segnalazione deve specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. In caso di segnalazione priva delle generalità del segnalante, sarà dato seguito alla stessa solo se adeguatamente circostanziata. Al fine di agevolare la corretta e completa redazione delle segnalazioni, è stato predisposto il seguente modulo:
  • Modulo segnalazione interna
  • Privacy Policy
  • La segnalazione esterna, infine, è la comunicazione presentata all’ANAC, in forma scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni attivabile solo quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  • non è stata prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4 del Decreto;
  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
  • Le informazioni su come effettuare una segnalazione esterna sono pubblicate sul sito Internet dell’ANAC.

    Contenuto delle segnalazioni

    Le segnalazioni devono riferirsi a “violazioni” intese come “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’Ente” e devono necessariamente ricadere in una delle seguenti fattispecie:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231;
  • illeciti, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) punto 3 del D.lgs. n. 24/2023, commessi in violazione della normativa dell’Unione europea e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; salute pubblica; protezione dei consumatori; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che comprendono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell’Unione europea;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea nei settori indicati nei punti precedenti.
  • Inoltre, il soggetto segnalante deve essere venuto a conoscenza delle violazioni nell’ambito del contesto lavorativo intrattenuto con Dogre srl.

    Chi può trasmettere le segnalazioni?

    Possono trasmettere la segnalazione al Responsabile della segnalazione e della Dogre srl i dipendenti della stessa nonché i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato che hanno rapporti giuridici con l’Ente, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell’Ente.L'identità del segnalante è nota solo al Responsabile delle segnalazioni e della trasparenza, che ha l'obbligo di riservatezza. L’obbligo di riservatezza riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, la sua identificazione.La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e a quella delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

    Si precisa che le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e relative a fatti riscontrabili, di particolare gravità, sufficientemente dettagliati e relazionabili a contesti determinati.

    Segnalazioni dirette all'ANAC

    Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 24/2023, qualora la persona segnalante abbia:

  • già effettuato una segnalazione al Responsabile delle segnalazioni di Dogre srl e alla stessa non sia stato dato seguito;
  • fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione alla Dogre srl, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • può effettuare una segnalazione direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Le informazioni su come effettuare una segnalazione esterna sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ANAC. Con l’obiettivo di agevolare e incentivare l’attività del segnalante, riducendone il timore di ritorsioni e responsabilità, il D.lgs. n. 24/2023 definisce le misure per proteggere il segnalante sia dalle ritorsioni dirette (come ad esempio il licenziamento, il mobbing, etc.), sia dalle ritorsioni indirette (ad esempio, quelle destinate ai colleghi, ai familiari, ai “facilitatori”). Il “Divieto di ritorsione” è disciplinato dall’art. 17 del suddetto decreto, il quale contiene una elencazione (esemplificativa e non esaustiva) di alcune fattispecie che vengono ricondotte a un comportamento ritorsivo. Rimane in capo ad ANAC la competenza esclusiva di ricevere le segnalazioni di possibili ritorsioni, di avviare l’attività istruttoria, di segnalare le ritorsioni agli organismi di competenza e di applicare le sanzioni previste. Il segnalante, quindi, qualora ritenga di aver subito una ritorsione e intenda segnalarla, deve effettuare una comunicazione all’Autorità attraverso i canali dalla stessa messi a disposizione sul proprio sito Internet.