Sollecito di pagamento

Il Sollecito di Pagamento è stato introdotto, unitamente all’accertamento esecutivo, nel sistema della riscossione delle entrate degli enti locali dal 1° gennaio 2020, dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). 

Fonte normativa: art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019.

 

Il sollecito di pagamento è un atto che acquisisce l’efficacia di titolo esecutivo, decorso il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica), con possibilità di attivare le procedure cautelari ed esecutive senza dover più attendere la formazione e la notifica dell’ingiunzione fiscale.

Detto documento contiene una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva a fronte del mancato versamento nei termini.

Il sollecito di pagamento, cumula in sé tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, di titolo esecutivo e di precetto. Al suo interno è infatti riportata la formula dell’intimazione ad adempiere e l’indicazione che, decorsi i termini previsti per il ricorso (60 giorni dalla notifica), lo stesso diventerà ope legis titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca esattoriale) ed esecutive (pignoramento) previste dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, condensando in sé le caratteristiche del sollecito di pagamento, valevole quale atto di messa in mora, e quelle dell’ingiunzione fiscale e senza che sia più necessario notificare quest’ultima. Si tratta, perciò, di atto “impoesattivo”, in quanto, in un solo provvedimento, concentra la duplice funzione “impositiva” ed “esattiva”, valendo anche come titolo esecutivo e precetto.

L’esecuzione forzata (e non le procedure cautelari) sono sospese per 180 giorni dalla data dell’affidamento; il periodo è ridotto a 120 giorni, se la riscossione è a cura dello stesso soggetto che ha notificato Il sollecito di pagamento esecutivo.

La sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; inoltre, non opera in caso di sollecito definitivo e nell’ipotesi di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

Se il concessionario, dopo l’affidamento in carico, viene a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo per la riscossione, la sospensione automatica non opera e non è richiesto l’invio dell’informativa al contribuente.

Dopo un anno dalla notifica degli atti esecutivi, il concessionario incaricato, prima di procedere con l’espropriazione forzata, deve notificare al debitore un avviso con l’intimazione ad adempiere l’obbligo entro cinque giorni (ex art. 50 D.p.r. 602/1973).

In tema di sollecito di pagamento impoesattivo esistono dei limiti all’esecutività.

Il sollecito di pagamento esecutivo non acquista efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro; il debito, comunque, resta in piedi e potrà essere recuperato con eventuali successivi atti che superano cumulativamente l’importo indicato.

Per importi fino a 10.000 euro, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo e prima di attivare la procedura esecutiva e cautelare, è previsto l’invio di un sollecito di pagamento, con cui si avvisa il contribuente che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Se hai ricevuto un sollecito di pagamento esecutivo ed hai bisogno di chiarimenti e informazioni i contatti sono riportati nell’atto ricevuto.


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