I NOSTRI SERVIZI
Soggetto passivo della Tari è, pertanto, chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al precedente comma 1.
CASI PARTICOLARI
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.
Per l’applicazione della TARI si considerano comunque le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
LA BASE IMPONIBILE DELLA TASSA È DATA:
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all’80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
Per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.
La TARI, come in precedenza la TARES, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre il tributo provinciale da dover conteggiare.
La parte fissa è determinata considerando le componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.) La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti dal componente o dai componenti del nucleo familiare.
Esenzione
- I locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- Le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
PAGAMENTO DELLA TASSA
Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato rispetto alla TASI. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancarie postali (In pratica tramite modello F24, bollettino di conto corrente postale, servizi elettronici di incasso e interbancari).
La dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte deve essere presentata dal contribuente entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dal proprio Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi finché non si verifichi una modifica dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa.
La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori, nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile.