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IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’art. 4 del decreto legislativo 14.03.2011 n.23, ha istituito l’imposta di soggiorno, un’entrata che i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

L’imposta comunale è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici.

L’imposta è calcolata per persona e pernottamento, in base alle caratteristiche della struttura ospitante.

L’applicazione dell’imposta avviene secondo criteri molto eterogenei da Comune a Comune, sia per le tariffe applicate sia per le modalità di applicazione, e comunque entro il limite dei 5 euro previsti dalla legge.  

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ESENZIONE DELL'IMPOSTA

Nei regolamenti comunali viene generalmente disposta l’esenzione per alcuni tipi di soggiorno, in base a requisiti soggettivi dei clienti. Generalmente le seguenti categorie sono esentate dal versamento dell’imposta (da verificare in base al regolamento del proprio comune):

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

I soggetti passivi, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza

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